Spogliatoio devastato, la provocazione di Pistocchi: “La Juve va multata, ecco perché…”
Non si placano le polemiche dopo il match vinto venerdì sera dalla Juventus contro il Milan grazie a un rigore inesistente concesso dall’arbitro Massa a recupero scaduto.

Nel post gara i giocatori del Milan hanno danneggiato gli spogliatoi ospiti aggiungendo sulle riproduzioni degli scudetti 2004-05 e 2005-06 (entrambi revocati per lo scandalo Calciopoli) la scritta “Ladri”. Un gesto sicuramente da condannare ma che è stato anche analizzato in una chiave diversa, che suggerisce qualche ulteriore riflessione sul rispetto delle regole e delle decisioni della giustizia sportiva.
A sollevare la questione infatti è il giornalista di Premium Maurizio Pistocchi che con un tweet ha sottolineato come “il Milan deve essere sanzionato per i danni negli spogliatoi ma una sanzione – aggiunge – per chi espone scudetti revocati“. Pistocchi chiama in causa l’articolo 1 bis del codice di giustizia sportiva, che di sotto vi riproponiamo.
Il Milan deve essere sanzionato per i danni negli spogliatoi dello Stadium,ma una sanzione per chi espone scudetti revocati no?Art.1bis CGS pic.twitter.com/tnNVt0HqoP
— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 13 marzo 2017
Doveri e obblighi generali
- Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
- Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
- Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, s e convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
- Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, non ché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
- Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lett ere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di c ui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art . 19, comma 1.
- In caso di violazione degli obblighi previsti da i commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui al le lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art . 19, comma 1.