Ultimo aggiornamento venerdì, 15 Marzo 2024 - 14:58

Spogliatoio devastato, la provocazione di Pistocchi: “La Juve va multata, ecco perché…”

campionato
13 Marzo 2017 12:46 Di redazione
3'

Non si placano le polemiche dopo il match vinto venerdì sera dalla Juventus contro il Milan grazie a un rigore inesistente concesso dall’arbitro Massa a recupero scaduto.

Juventus-Milan, può costare cara la "furia del Diavolo": in arrivo la decisione del giudice sportivo

Nel post gara i giocatori del Milan hanno danneggiato gli spogliatoi ospiti aggiungendo sulle riproduzioni degli scudetti 2004-05 e 2005-06 (entrambi revocati per lo scandalo Calciopoli) la scritta “Ladri”. Un gesto sicuramente da condannare ma che è stato anche analizzato in una chiave diversa, che suggerisce qualche ulteriore riflessione sul rispetto delle regole e delle decisioni della giustizia sportiva.

A sollevare la questione infatti è il giornalista di Premium Maurizio Pistocchi che con un tweet ha sottolineato come “il Milan deve essere sanzionato per i danni negli spogliatoi ma una sanzione – aggiunge – per chi espone scudetti revocati“. Pistocchi chiama in causa l’articolo 1 bis del codice di giustizia sportiva, che di sotto vi riproponiamo.

 

Doveri e obblighi generali

  1. Le  società,  i  dirigenti,  gli  atleti,  i  tecnici,  gli  ufficiali  di  gara  e  ogni  altro  soggetto  che  svolge  attività  di  carattere  agonistico,  tecnico,  organizzativo,  decisionale  o  comunque  rilevante  per  l’ordinamento  federale,  sono  tenuti  all’osservanza  delle  norme e degli  atti  federali  e  devono  comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile  all’attività sportiva.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di  dare comunque a terzi notizie o informazioni che  riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti  disciplinari in corso.
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, s e convocati, di presentarsi innanzi agli Organi  della giustizia sportiva.
  4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, non ché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto  di  intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito  dell’attività  sportiva,  con  i  componenti  degli  Organi  della  giustizia  sportiva  e  con  gli  associati  dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
  5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie  e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una  società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
  6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lett ere  a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di c ui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art . 19,  comma 1.
  7. In caso di violazione degli obblighi previsti da i commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui al le  lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle  di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art . 19,  comma 1.
LEGGI COMMENTI